RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
Chiede di essere iscritto in qualità di socio ad ANAGOOR ASSOCIAZIONE CULTURALE.
STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE ANAGOOR Articolo 1 - Costituzione 1. E' costituita l'Associazione ANAGOOR. Tale Associazione rispetta le convinzioni religiose e filosofiche di ognuno, è apartitica, libera ed aperta a tutti, poiché è ispirata da principi di fratellanza e ricusa ogni concezione a carattere settario. Articolo 2 - Obbiettivi e Scopi 1. L'Associazione ANAGOOR non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione della cultura e dell'arte. L'attività dell'Associazione consiste principalmente nella promozione culturale di eventi che abbiano scopo di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale dell'uomo attraverso ogni espressione di spettacolo; essa consiste, inoltre, nella diffusione dell' arte e della cultura teatrale in ogni sua forma, da realizzarsi, quando possibile, in spazi teatrali e/o teatrabili. L'Associazione intende rivolgere la propria attività prevalentemente ai giovani (gruppi, scuole, ecc.). L'Associazione, allo scopo di meglio raggiungere i propri obiettivi, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguano gli stessi fini. 2. Ogni socio ha facoltà di organizzare, previo parere favorevole e verbalizzato del Consiglio Direttivo, rappresentazioni teatrali, corsi, stages, conferenze, concerti, mostre e quant’altro abbia natura e finalità artistiche e sociali. Articolo 3 - Patrimonio ed Entrate dell'Associazione 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o Privati, da parte di persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Fondatori. 2. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate: a) versamenti effettuati dai fondatori, versamenti ulteriori effettuati dagli stessi e/o da tutti coloro che aderiscono all' Associazione b) redditi derivanti dal suo patrimonio c) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività. 3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota annuale di iscrizione all' Associazione. 4. L'adesione all'Associazione può comportare obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori, rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione, previo consenso della maggioranza. E', comunque, facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori, rispetto a quelli originari e a quelli annuali. 5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi ripetibili né rivalutabili in alcun caso; in caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall' Associazione non si può richiedere il rimborso di quanto versato all' Associazione a titolo di versamento di fondo di dotazione. 6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi: né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Articolo 4 – Fondatori, Soci, Benemeriti dell' Associazione 1. Sono Aderenti all'Associazione: • i Fondatori • i Soci dell'Associazione • i Benemeriti dell'Associazione. 2. L'iscrizione all' Associazione è annuale e rinnovabile, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. 3. L'iscrizione all'Associazione comporta per 1'Associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea: per 1'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli Organi Direttivi dell' Associazione. 4. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa. 5. Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. 6. Sono Benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio Direttivo. 7. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell' Associazione. 8. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere al Consiglio Direttivo espressa domanda recante la dichiarazione di condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne lo Statuto e i Regolamenti. 9. Chiunque aderisca all' Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa, con comunicazione scritta di rinuncia indirizzata al Consiglio Direttivo, da farsi almeno un mese prima della successiva scadenza mensile. lO. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con delibera del Consiglio Direttivo. Articolo 5 - Organi dell' Associazione 1. Sono Organi dell'Associazione: • l'assemblea degli Aderenti all' Associazione • il Consiglio Direttivo. 2. L'elezione degli Organi dell' Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata. Articolo 6 - Assemblea 1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all' Associazione. 2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo del precedente esercizio (entro il 31 Marzo) e del bilancio preventivo (entro il 31 Dicembre). Essa inoltre: • elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente • delibera sulle modifiche allo Statuto • approva i Regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione • delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto • delibera lo scioglimento dell' Associazione e la liquidazione e/o devoluzione del suo patrimonio. 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno. 4. L'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare, qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. 5. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente riunita qualunque sia il numero dei presenti. 6. Ogni Aderente all' Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solo ad altro Aderente all'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe. 7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 8. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione degli utili, di avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima, quanto in seconda convocazione. 9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Articolo 7 - Il Consiglio Direttivo 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell' Assemblea, da un mimino di tre ad un massimo di sette membri, compresi Presidente e Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, questi ultimi eletti dal Consiglio Direttivo nei suoi ambiti. 2. I Consiglieri devono essere Aderenti all' Associazione durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. 3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica per lo stesso residuo periodo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. 4. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: • la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto e il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria; • l'ammissione all' Associazione di nuovi Aderenti; • la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo. 5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. 6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. 7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri. Le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. Articolo 8 - Il Presidente Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, nomina, tra i consiglieri eletti dall'Assemblea, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Articolo 9 - Il Vicepresidente Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Articolo 10 -Il Segretario Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nelle attività esecutive necessarie od opportune per il funzionamento dell' amministrazione dell' Associazione. Articolo 11 - Libri dell' Associazione 1. L'Associazione tiene i libri prescritti dalla legge e quelli delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e il libro degli Aderenti all'Associazione. 2. I libri dell' Associazione sono visibili a chiunque ne faccia richiesta. Articolo 12 - Il Tesoriere Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnandoli eventualmente da relazione contabile. Articolo 13 - Bilancio preventivo e consuntivo 1. Gli esercizi dell' Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. 2. Entro i1 31 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea. 3. Entro il 31 Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea. 4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura. Articolo 14 - Avanzi di gestione 1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano state imposte per legge. 2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Articolo 15 - Scioglimento 1. In caso di scioglimento dell' Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea decide sulla devoluzione dei beni eventualmente esistenti.
Il sottoscritto, presa visione dello Statuto, si impegna ad osservarlo unitamente alle deliberazioni degli Organi Sociali e a versare la quota d'iscrizione annuale.
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